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21 / 10 / 2022L'AMMINISTRATORE IMMOBILIARE E I BONUS FISCALI - COMMITTENTE - RESPONSABILE LAVORI - COMPENSI
De Simoni e Franzosi - L  

AMMINISTRATORE: QUANDO COMMITTENTE?

QUANDO RESPONSABILE LAVORI?

Secondo la Cassazione penale l’amministratore di condominio assume la posizione di “committente” in un contratto di affidamento in appalto di lavori, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore, di informazione sui rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione (Cass.n. 42347/2013) quando l’assemblea gli riconosce autonomia di azione e concreti poteri decisionali.

Nel caso arrivato in Cassazione non era chiara la funzione svolta dall’assemblea e la Suprema Corte, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione, ha rinviato al giudice civile per l’accertamento della relativa responsabilità civile.

Attenzione: in ogni caso l’amministratore valuti attentamente se aggiungere alle responsabilità di “committente”, ove sussistano i presupposti, quelle del “responsabile lavori” (art.90 T.U.81/2008) per la cui nomina occorre espressa delibera, nonché competenze specifiche.

Cass. penale sent. n. 10136/2021

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Pur trattandosi di una figura alternativa, la nomina del responsabile dei lavori non esonera completamente il committente dalle proprie responsabilità; quest’ultimo dovrà comunque rispondere per culpa in eligendo (scelta appropriata del professionista) e della culpa in vigilando (verifica dell’operato del responsabile dei lavori).

 

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