AMMINISTRATORE:
QUANDO COMMITTENTE?
QUANDO
RESPONSABILE LAVORI?
Secondo la Cassazione penale
l’amministratore di condominio assume la posizione di “committente” in un
contratto di affidamento in appalto di lavori, come tale tenuto all’osservanza degli obblighi di verifica
dell’idoneità tecnico professionale dell’appaltatore, di informazione sui
rischi specifici esistenti nell’ambiente di lavoro e di cooperazione e
coordinamento nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione
(Cass.n. 42347/2013) quando l’assemblea gli riconosce autonomia di azione e
concreti poteri decisionali.
Nel caso arrivato in Cassazione
non era chiara la funzione svolta dall’assemblea e la Suprema Corte, dichiarata
l’estinzione del reato per prescrizione, ha rinviato al giudice civile per
l’accertamento della relativa responsabilità civile.
Attenzione: in ogni caso l’amministratore valuti attentamente se
aggiungere alle responsabilità di “committente”, ove sussistano i presupposti,
quelle del “responsabile
lavori” (art.90 T.U.81/2008) per la cui nomina occorre espressa
delibera, nonché competenze specifiche.
Cass. penale sent. n.
10136/2021 -----------------------------------
Pur trattandosi di una figura alternativa, la nomina del responsabile dei lavori non esonera completamente il committente dalle proprie responsabilità; quest’ultimo dovrà
comunque rispondere per culpa in eligendo (scelta appropriata del
professionista) e della culpa in vigilando (verifica dell’operato del responsabile dei lavori).
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