Il giudice di pace aveva accolto le ragioni del proprietario del palazzo, ma il Tribunale di Firenze ha accolto, invece, l'appello del padrone del cane.Il giudizio del Tribunale. Il giudice fiorentino ha riconosciuto, infatti, che il proprietario non aveva l'intento dichiarato di imbrattare il muro in quanto non avrebbe di certo potuto orientare un bisogno fisiologico del cane. Inoltre, era munito di una bottiglietta d'acqua, che ha utilizzato per ripulire l'urina del cane, come la stessa persona offesa ha dichiarato.Infine, non si pu? provare che il muro, gi? piuttosto malandato, sia stato effettivamente rovinato dall'orina del cane. Per tutte queste ragioni il ricorso non ? stato considerato fondato.
La sentenza della Cassazione. Con la sentenza n. 7082/2015 la Corte di Cassazione mette un punto fermo sul comportamento che i proprietari di cani devono tenere quando portano a spasso i propri animali.Prima di tutto, essi devono fare in modo che i cani non sporchino i beni altrui, quali muri di affaccio degli stabili o veicoli.Condividendo le argomentazioni del Tribunale, non ha riconosciuto nel proprietario del cane n? un delitto di dolo (art. 638 comma 2 Codice penale), ossia di volont? di imbrattare, n? tantomeno uno di colpa cosciente, cio? di astensione dall'agire doveroso di rimediare a un danno provocato anche involontariamente.
La questione affrontata inoltre - precisa la Corte - non ? circoscritta al solo caso specifico, ma "coinvolge interessi diffusi nella vita quotidiana nella quale si contrappongono i diritti e gli interessi di milioni di persone divisi tra la legittima tutela dei beni di propriet? e la posizione di chi accompagna animali da compagnia sulla pubblica via.Si tratta di rapporti, interessi ed esigenze talvolta contrapposti che si inseriscono in un pi? ampio quadro di convivenza, di rispetto civile, di tolleranza ma anche di malcostume di fronte ad un fenomeno che non pu? essere sottaciuto in quanto parte della realt? quotidiana soprattutto nei grandi agglomerati urbani".
Da non perdere:
In galera il proprietario del cane aggressivo, anche se chiuso nel giardino di casa.
Il vademecum per i proprietari.
Tuttavia, avendo considerato che il tema ? di diffuso interesse tanto per i proprietari di immobili quanto per i proprietari di animali da compagnia e che quotidianamente ci si pu? imbattere nel problema dell'imbrattamento di beni altrui da parte dei propri cani, la Cassazione ha indicato, nella sentenza in oggetto, un breve vademecum per chi conduce il proprio animale domestico sulla pubblica via, "non essendo ipotizzabile che l'animale sia costretto a espletare i propri bisogni fisiologici all'interno di luoghi di privata dimora".
Ecco le regole che il proprietario deve cercare di rispettare per non incorrere in spiacevoli conseguenze:
a. vigilare attentamente i comportamenti del cane;
b. limitare anche la libert? di movimento con l'aiuto di un guinzaglio; b. tentare di farlo desistere, quantomeno nell'immediato, dall'azione di espletare i propri bisogni, se quest'atto comporta l'imbrattamento di beni altrui;
c. deve intervenire coscienziosamente per rimediare all'imbrattamento, rimuovendo le feci del proprio cane o ripulendone l'urina con dell'acqua.
Le conseguenze.
Al proprietario che non si attenga a una simile condotta pu? essere imputata un'attivit? di "malgoverno del rischio stesso dipendente da disattenzione, sciatteria o imperizia nella conduzione del cane, situazioni comunque riconducibili alla sfera della colpa ma non certo del dolo (neppure nella forma del dolo eventuale)".
L'ordinanza del Ministero della salute.
E' necessario ricordare che il Ministero della Salute ha emesso una ordinanza con la quale ha vietato i guinzagli in estensione - il limite massimo scende a 1,5 metri di lunghezza- ed ha reso obbligatorio, in ogni caso, la raccolta delle feci dell'animale.
L'Ordinanza ? stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.209 di venerd? 6 settembre 2013 e sar? efficace per 12 mesi.
Infine, molti Comuni hanno ritenuto necessario regolamentare questo fenomeno con precise ordinanze comunali.
Ad esempio, alcuni comuni hanno deciso di applicare la sanzione, senza la necessit? di essere colti flagranza: anche chi non viene colto sul fatto ma viene fermato dalla Polizia locale a passeggio con il cane senza gli strumenti idonei alla pulizia sar? sanzionabile.
Le multe vanno dai 25 a 150 euro.
Arriva l'amministratori di condominio detective.
Nel Massachusetts, un gruppo di amministratori di un condominio, stanchi di trovare deiezioni canine non raccolte negli spazi comuni, hanno deciso di utilizzare il test del DNA delle feci dei cani residenti negli edifici condominiali.Il motivo che ha indotto gli amministratori a ricorrere a questo metodo ? stato perch? ogni volta che il padrone veniva colto in flagrante la risposta era."provi che sia stato il mio cane",
Per tali ragioni si ? deciso di avviare il procedimento campionatura del DNA di tutti i cani dell'edificio.
Tale procedimento pu? essere effettuato anche senza l'approvazione del proprietario perch?, stando alle normative statunitensi, l'amministratore pu? imporre agli inquilini di sottoporre tutti i cani a prelievo del DNA, tanto che l'obbligo pu? essere inserito anche nel regolamento condominiale.
Costruito il database, si raccolgono gli escrementi rilevati nel condominio e li si inviano al laboratorio che ne estrae il DNA e lo si confronta con il materiale genetico in archivio. Identificato il proprietario, viene comminata una multa di 100 dollari, a cui si aggiungono altri 50 dollari per i costi del test. Caso risolto.Elementare Watson!